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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20520, sez. II civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto Natura Conseguenze sul regime probatorio.

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.