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Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza 27 marzo 2014, n. 7267, sez. VI - 2 civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità.


In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, art. 215 e art. 216
Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2004