Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROVA CIVILE

Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 711, sez. VI - 2 civile

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione - Limiti.

 

 

Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia (ad es. l'incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle  operazioni  può  svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originale sia stato  prodotto da una delle parti.