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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 31 marzo 2014, n. 7502, sez. II civile

Proprietà - Distanze delle costruzioni


Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condomini di un edificio in quanto l'art. 1102 cod. civ. non deroga al disposto dell'art. 907 c.c. Nel caso in cui vi sia già una finestra preesistente, il proprietario può imporre al suo vicino di non costruire a meno di 3 metri; tale distanza si calcola sia in linea diritta od obliqua, sia a piombo. Se due balconi sono uno sovrastante l'altro, il vicino del piano di sotto può chiudere il suo con una veranda solo se non si spinge oltre il perimetro non già del proprio balcone, ma del balcone sovrastante da quale si esercita la veduta. Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato.