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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 28 novembre 2014, n. 25364, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - Strada agraria privata - "Communio incidens" tra proprietari - Condizioni - Effetti - Comproprietà "pro indiviso" dell'intero percorso - Contenuto - Tratto della strada con fondi limitrofi di un unico frontista - Estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.


In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la "communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 1072, Cod. Civ. art. 1100
Massime precedenti Conformi: N. 6773 del 2012
Massime precedenti Vedi: N. 3130 del 2013, N. 16864 del 2013