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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 24 settembre 2014, n. 20107, sez. unite civili

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI - Piano regolatore generale comunale - Regole ivi contenute - Valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ. - Condizioni - Fattispecie.


In tema di distanze legali, le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici.
(In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che condannava il convenuto ad arretrare il proprio edificio dal fabbricato attoreo, sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Massime precedenti Conformi: N. 17390 del 2004
Massime precedenti Vedi: N. 4267 del 2001