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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 2 dicembre 2014, n. 25501, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - Illegittimità costituzionale delle norme relative alle distanze legali per mancata applicabilità dell'art. 938 cod. civ. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui - in caso di costruzione realizzata in buona fede e con regolare concessione edilizia a distanza inferiore a quella prescritta - non è applicabile il meccanismo delineato dall'art. 938 cod. civ., essendo incomparabili le disposizioni in materia di distanze legali, le quali tutelano la proprietà nella dimensione pubblicistica, e sono, pertanto, di regola indisponibili, e quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra proprietari, come il citato art. 938 cod. civ., il quale prevede la cosiddetta accessione invertita, mediante norma di carattere eccezionale che deroga sia al principio dell'accessione sia al diritto del proprietario di disporre della cosa in maniera piena ed esclusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 872, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 938
Massime precedenti Vedi: N. 6177 del 2011