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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, sentenza 16 febbraio 2018, n. 3873, sez. Unite civili

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - Costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune - Costituzione diritto di superficie - Idoneità - Esclusione - Effetti - Preclusione "ius tollendi" - Sussistenza – Fondamento.

 

 

In tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello "ius tollendi". Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera.

 

 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ACCESSIONE - Costruzione su suolo comune da parte di comproprietario - Acquisto per accessione dei comproprietari non costruttori - Sussistenza - Condizioni.

La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari  dell'immobile,  salvo  contrario  accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”.