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Categoria: PROPRIETA'

Cassazione, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16331, sez. VI -2 civile

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - Accessione invertita ex art. 938 c.c. – Presupposti di operatività Conseguenze - Edificio costruito interamente sul fondo altrui - Esclusione.

L'istituto dell'acquisto della proprietà per accessione invertita che, ai sensi dell'art. 938 c.c., consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, in mancanza della tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui, non trovando, perciò, applicazione nelle ipotesi di costruzione interamente eseguita sul fondo altrui, che sono invece regolate dall'art. 936 c.c.