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Tribunale di Firenze, sentenza 10 gennaio 2019, n. 77, sez. III

RESPONSABILITA' CIVILE - Professionisti Geometri Perizia - Vendita di un immobile Non conformità urbanistica.

La diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie. Ne consegue che ove il professionista, nello svolgimento della attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve.

(Il caso riguarda un geometra che aveva predisposto e curato, per conto di una parte, la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile relativo alla compravendita di un immobile che si è rivelato non conforme dal punto di vista urbanistico).