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Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 6886, sez. II civile

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE - Vizi e difetti dell'opera – Risarcimento.


La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto. Nel caso in cui sia chiesto solo il risarcimento, il contratto rimane in vita e non viene meno il diritto del professionista a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita.