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Cassazione, sentenza 19 luglio 2018, n. 19282, sez. Unite civili

PROFESSIONI LIBERALI - AVVOCATO E PROCURATORE - Società professionali – Società multidisciplinari – Tra avvocati e altri professionisti – Ammissibilità – Limiti – Capitale sociale per due terzi in mano ad avvocati iscritti all'albo o ad altri professionisti – Necessità – Obbligo di prevedere l'organo di gestione costituito in maggioranza da soci avvocati – Necessità.

 

 

Dal 1°.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli    artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di  altre  professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da  soci avvocati.