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Cassazione, sentenza 15 luglio 2011, sez. I civile

Professionisti - Studio professionaleassociato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svoltedai singoli professionisti - Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza- Fondamento.


L'art. 36 cod. civ. stabilisce chel'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciutesono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuireall'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire latitolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essipersonalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti talecircostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato- cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centrod'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazionisvolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico,in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essereunivocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiuntadei proventi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36; Cod. Proc. Civ.art. 75.
Massime precedenti Vedi: N. 22439 del 2009, N. 17683 del 2010.