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Cassazione, sentenza 1° aprile 2014, n. 7559, sez. IV civile

PROFESSIONI LIBERALI - AVVOCATO E PROCURATORE - Obbligo di comunicazione alla Cassa dei redditi prodotti – Limiti.


L’avvocato non è tenuto a corrispondere alla Cassa forense alcun tipo di contribuzione per i compensi percepiti come consigliere di amministrazione di una società, in quanto l’obbligo previdenziale per gli iscritti all’albo sussiste esclusivamente per l’attività di libero professionista in senso stretto.