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Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5555, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Compenso professionale - Promessa verbale di istituire erede il professionista - Per le prestazioni rese - Patto successorio - Configurabilità - Esclusione - Motivi.

È da escludere l'esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui eredità si spera abbia solo manifestato verbalmente, all'interessato o a terzi, l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale mera promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

La promessa di istituire erede il prestatore d'opera in corrispettivo della sua attività - ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458 c.c.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro - non costituisce menomazione della libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato art. 458. In siffatta ipotesi la indicata promessa non produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto o della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ma è semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d'opera ha diritto indipendentemente dalla promessa medesima - alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l'entità della prestazione.