GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO – APPELLO -
Ammissibilità – Procura al difensore rilasciata in primo grado – Non estesa al
giudizio d’appello – Sanabilità – Sussiste.
Nel caso in cui l'atto di
appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura
rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si
verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante
produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350,
secondo comma, c.p.c., risulta spontaneamente sanata in modo rituale
dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art. 182, secondo comma,
c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46 della L. n. 69 del 2009. Ne consegue
l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello,
dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura.
(Nella fattispecie sono
state esaminate le differenze applicative tra il difetto di procura notarile e
la nullità della stessa, ai fini della dichiarazione di inammissibilità
dell’appello).