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Categoria: PROCURA

Cassazione, sentenza 29 maggio 2015, n. 11165, sez. III civile

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO - Procura alle liti rilasciata in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Mancata allegazione dell'attività certificativa del notaio - Invalidità - Fondamento.


La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 152 del 1978 Rv. 389445, N. 26937 del 2013 Rv. 628674