Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PROCURA

Cassazione, sentenza 3 febbraio 2011, n. 2572, sez. II civile

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica - Requisiti - Forma - Adozione della stessa prevista l'atto cui si riferisce - Provenienza - Dal "dominus" - Azione ex art. 2932 cod. civ. - "Electio amici" formulata dal procuratore e difensore con procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. - Ratifica da parte del "dominus" - Necessità - Mancanza - Inefficacia dell'atto.



La ratifica dell'operato del "falsus procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal "dominus". Ne consegue che, ove, nel corso di un giudizio per l'esecuzione di forma specifica ex art. 2932 cod. civ. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'"electio amici" sia stata formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del "dominus", portata alla conoscenza della controparte, da cui desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal "falsus procurator" e di farne propri i relativi effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399 c. 1 e art. 2932; Cod. Proc. Civ. artt. 83 e 84.Massime precedenti Vedi: n. 24371 del 2006.