CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI
RISCATTO - Contiguità dei fondi - Precostituzione di una situazione di fatto
volta artificiosamente ad escluderla - Condizioni.
In
materia di contratti agrari, il proprietario confinante, di cui all'art. 7,
comma 2, della l. n. 817 del 1971, ha diritto di prelazione anche se, in
occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi per interrompere
la contiguità fisica tra i suoli; tuttavia, qualora la porzione di fondo interposta
presenti caratteristiche e dimensioni tali da renderla idonea allo sfruttamento
coltivo autonomo, perché ricorra la frode ai danni del confinante
prelazionario, non è sufficiente che l'alienante si riservi quella porzione di
fondo con l'intento di impedire il sorgere del diritto di prelazione, ma è
necessario anche che la stessa sia lasciata nella materiale disponibilità
dell'acquirente e da questi utilizzata "uti dominus" o, comunque, in
modo da compromettere l'esercizio, anche in futuro, del diritto di prelazione.