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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 11 gennaio 2016, n. 242, sez. VI - 2 civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Diritto di prelazione agraria - Rinuncia - Presupposti - Fattispecie in tema di domanda di risoluzione di un preliminare di vendita del fondo soggetto a prelazione.
In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale "denuntiatio", quale momento di insorgenza del suo diritto.
(Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).