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Categoria: PRELAZIONE

* Cassazione, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20638, sez. III civile

CONTRATTI - CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO – Fondo agricolo con destinazione agrituristica – Mancata prova della prevalenza dell’attività di coltivazione – Non sussiste.
La destinazione agrituristica del fondo non priva l'affittuario-coltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, perché non ne muta la funzione agricola, trattandosi di una forma di turismo nelle campagne volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, nonché ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 730. Tuttavia proprio sulla base delle differenze profonde che esistono tra l'attività di coltivazione del fondo e quella di agriturismo l'esercizio del riscatto è ammissibile solo a condizione che l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale.