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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 26 luglio 2016, n. 15356, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Retratto agrario - Condizioni - Sussistenza al tempo dell'esercizio del diritto - Necessità - Persistenza in corso di causa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione del requisito della capacità lavorativa, l'età del retraente con riferimento alla data della decisione, anziché a quella della stipula dell'atto di vendita o della citazione di primo grado).