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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 22 giugno 2016, n. 12883, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - "Denuntiatio" da parte del proprietario del fondo - Revocabilità nel termine per l'accettazione della proposta - Esclusione - Ragioni.
Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la "denuntiatio" non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l'altrui diritto soggettivo.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Dichiarazione relativa dell'affittuario - Carattere recettizio - "Dies a quo" dell'efficacia - Individuazione - Criteri.
La dichiarazione dell'affittuario di fondo agrario di voler esercitare la prelazione in caso di vendita, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, integra un atto unilaterale recettizio, sicché produce effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo.