CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI
RISCATTO - PRELAZIONE - "Denuntiatio" da parte del proprietario del
fondo - Revocabilità nel termine per l'accettazione della proposta - Esclusione
- Ragioni.
Il
diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui
agli artt. 1326 e 1329 c.c., sicché la "denuntiatio" non è revocabile
durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta,
considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della
proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con
la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a
rendere attuale l'altrui diritto soggettivo.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI
RISCATTO - PRELAZIONE - Dichiarazione relativa dell'affittuario - Carattere
recettizio - "Dies a quo" dell'efficacia - Individuazione - Criteri.
La
dichiarazione dell'affittuario di fondo agrario di voler esercitare la
prelazione in caso di vendita, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965,
integra un atto unilaterale recettizio, sicché produce effetto solo nel momento
in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi
conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo.