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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 10 novembre 2016, n. 22887, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Modalità di accertamento.
L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.