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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20638, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Fondo oggetto di attività di agriturismo - Esercizio del diritto di retratto - Condizioni - Prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale - Necessità - Fondamento.
L'affittuario-coltivatore diretto che esercita attività agrituristica cumula in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale, in quanto la destinazione turistica del fondo non ne muta la funzione agricola, essendo comunque diretta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali, non impedendo, di per sé, l'esercizio del diritto di riscatto agrario, purché l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale, venendo altrimenti snaturata la stessa "ratio" dell'istituto.