CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI
PRELAZIONE E DI RISCATTO - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità
- Fattispecie in tema di fondi divisi da capezzagna.
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore
diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n.
817 del 1971 spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso
giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale,
per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione.
(Nell'enunciare l'anzidetto principio, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza delle
condizioni per esercitare il diritto di riscatto, in quanto i fondi oggetto di
controversia erano separati da una capezzagna larga tre metri ed adibita a
transito che, benché inerbita, aveva funzione di strada interpoderale).