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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 3 marzo 2017, n. 5463, sez. VI – 3 civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - Azione di riscatto promossa dall’affittuario – Azione di rilascio del fondo per scadenza successiva, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso – Pregiudizialità di quest’ultima – Sussistenza – Conseguenze – Sospensione del giudizio di riscatto – Necessità.
In materia di contratti agrari, la causa di rilascio del fondo, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso, ha carattere di pregiudizialità giuridica rispetto alla causa di riscatto promossa dall’affittuario qualora, con efficacia di giudicato, si chieda l’accertamento della scadenza del contratto anteriore all’alienazione, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di riscatto in attesa che sia definito il giudizio di rilascio.