CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI
RISCATTO - PRELAZIONE - Diritto dell'enfiteuta ex art. 965 c.c. - Prelazione
del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ovvero
dell'affittuario, del mezzadro o del colono - Fonti.
In
caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma
dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi
dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro
o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, in favore
del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.