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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 7 marzo 2014, n. 5414, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Prelazione agraria - Compravendita avente ad oggetto il fondo prelazionabile unitamente ad altri fondi - Indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi - Decadenza dal diritto di riscatto - Esclusione - Necessità della determinazione del prezzo del fondo prelazionabile - Onere del proprietario venditore - Individuazione del prezzo anche nel giudizio di riscatto - Ammissibilità.


In tema di prelazione e riscatto agrario, all'affittuario coltivatore diretto della porzione di un più ampio fondo messo in vendita spetta il diritto di prelazione sulla parte da lui coltivata, a condizione che l'intero predio sia diviso in porzioni distinte e autonome sotto il profilo giuridico ed economico. Ne consegue che, quando il fondo sia promesso in vendita a terzi unitamente ad altri fondi con l'indicazione di un prezzo unitario e il prelazionario non provveda al versamento del prezzo nel termine fissato dall'art. 8, sesto comma, della legge n 590 del 26 maggio 1965, non si verifica la decadenza dal diritto di prelazione in quanto specificazione del prezzo della porzione soggetta a prelazione costituisce un obbligo posto a carico del proprietario, la cui determinazione può avvenire anche nel giudizio di riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2013