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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2187, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - "Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di prova - Divieto di prova testimoniale.

 

In tema di prelazione e di riscatto agrario la "denuntiatio", cui è tenuto il proprietario venditore del fondo ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, è una proposta contrattuale, che dovendo necessariamente rivestire la forma scritta "ad substantiam", in quanto diretta ad assicurare esigenze di certezza anche nei confronti del terzo acquirente per l'ipotesi di mancato tempestivo esercizio della prelazione, in osservanza dell'art. 1350 cod. civ., non può essere provata per testimoni.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7, Cod. Civ. art. 1325, art. 1350 e 2725

Massime precedenti Conformi: N. 13211 del 2010