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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 30 dicembre 2014, n. 27514, sez. III civile

I) LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - Oggetto - Estensione a locali complementari a quello sede dell'attività commerciale del locatario - Esclusione.

 

In tema di locazione per uso diverso dall'abitazione, il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore, con sacrificio dell'autonomia contrattuale del locatore, dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si estende agli immobili che, pur essendo complementari a quelli ove è esercitata l'attività commerciale, non hanno il contatto diretto con il pubblico e sono giuridicamente, catastalmente e strutturalmente autonomi.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 19157 del 2005, N. 15886 del 2007, N. 5502 del 2008, N. 1363 del 2009

 

II) LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - Estensione alla pertinenza del bene locato - Condizioni.

 

In tema di locazione ad uso diverso dall'abitazione, il diritto di prelazione riconosciuto al conduttore dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può estendersi anche a quelle unità immobiliari (nella specie il vano sottostante a quello, ubicato al piano terra, in cui era svolta l'attività di tabaccheria) che, pur diverse dal bene locato, presentino, rispetto ad esso, un vincolo pertinenziale costituito dal proprietario locatore e non dal conduttore con la mera tolleranza di costui.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38, Cod. Civ. art. 817

Massime precedenti Vedi: N. 19157 del 2005, N. 15886 del 2007