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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 29 settembre 2015, n. 19251, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Esercizio da parte del proprietario del fondo confinante - Requisito della contiguità tra i fondi - Presenza lungo il confine di un canale irriguo - Idoneità ad escludere la contiguità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della prelazione e del riscatto agrario, due fondi si considerano confinanti, anche se separati da un canale di scolo delle acque, quando in mancanza di prova contraria si presuma la comunanza dello stesso ai sensi dell'art. 897 c.c., mentre il rapporto di contiguità materiale viene meno allorché il canale sia pubblico per la funzione irrigua esercitata a servizio di una pluralità di fondi, idonea ad attribuirgli una vocazione pubblica incompatibile con quella di mera delimitazione del confine.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la contiguità tra i fondi separati da un canale irriguo, attese le rilevanti dimensioni e portata, nonché la sua utilizzazione da parte di ventuno utenti, così assimilandolo ad un canale a destinazione pubblica).