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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 27 marzo 2015, n. 6247, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Onere della prova - A carico del riscattante - Ammissibilità di ogni mezzo di prova - Sussistenza.

La mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, che comporta, solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25742 del 2008 Rv. 605227

Massime precedenti Vedi: N. 6980 del 2003 Rv. 562743, N. 10220 del 2011 Rv. 617811, N. 7265 del 2013 Rv. 625582