Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 26 marzo 2015, n. 6094, sez. III civile

AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Ambito oggettivo - Vendita di quota di fondo indiviso - Esercizio del diritto di prelazione - Ammissibilità - Presupposti - Autonomia strutturale, funzionale e produttiva delle quote - Onere della prova - Conseguenze.

Il diritto di prelazione agraria, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta al coltivatore diretto affittuario di una porzione di un più ampio fondo anche nel caso in cui il locatore intenda alienare a terzi una quota indivisa dell'intero fondo, purché il prelazionario provi che la porzione da lui coltivata sia autonoma sul piano strutturale, funzionale e produttivo, e che lo scorporo della parte oggetto della prelazione (e del riscatto) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero non comporti l'imposizione, sulle restanti aree, di servitù ed oneri reali, che ne compromettano l'esclusività del godimento e ne menomino il valore di scambio. Ove siano soddisfatte tali condizioni, non osta all'esercizio del diritto di prelazione la circostanza che, nel caso di futura divisione del fondo, al coltivatore diretto possa essere assegnata una porzione diversa da quella effettivamente coltivata, trattandosi di rischio connesso allo stato di indivisione, e necessariamente noto al coltivatore al momento dell'esercizio della prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 25406 del 2009