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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1523, sez. III civile

Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – In genere - Fondo di proprietà di una società di capitali - Cessione del pacchetto azionario della società - Diritto di prelazione e riscatto del'affittuario - Insussistenza - Fondamento.


Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto di un fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non è ravvisabile il trasferimento a titolo oneroso della proprietà del fondo nella cessione del pacchetto azionario di una società di capitali proprietaria dell'immobile, comportando tale cessione il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8; Cod. Civ. artt. 2325 e 2355.
Massime precedenti Conformi: n. 423 del 1986.