Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1369, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari - Esercizio del diritto di prelazione e riscatto per porzioni separate - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Necessità dell'esercizio disgiunto – Esclusione.


In tema di prelazione e riscatto agrari, nel caso di vendita di fondo coltivato da più affittuari, l'art. 8, nono comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede il principio generale della necessità dell'esercizio congiunto del diritto, potendosene, tuttavia, ammettere l'esercizio per porzioni separate ove ciascuno degli appezzamenti condotti in fitto costituisca un'entità autonoma ed indipendente, tale da non trarre maggiore utilità dalla vicinanza con gli altri, senza che, peraltro, in siffatta eventualità, la prelazione debba necessariamente essere esercitata separatamente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 9
Massime precedenti Vedi: N. 10112 del 1997, N. 17509 del 2003