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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 21 maggio 2014, n. 11247, sez. III civile

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - Obbligo di "denuntiatio" ex art. 38 della legge n. 392 del 1978 - Decorrenza - Individuazione - Dalla stipula del preliminare di vendita e non dalla stipula dell'atto definitivo - Fattispecie.



In tema di prelazione urbana, la stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile locato con altro soggetto integra la chiara manifestazione, da parte del locatore, dell'intento di alienare, atteso che da tale momento sorge a suo carico l'obbligo, ai sensi dell'art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392, di darne comunicazione al conduttore con atto notificato e corredato di tutte le indicazioni circa le condizioni della compravendita, mentre è irrilevante che il contratto definitivo debba essere stipulato in data successiva alla cessazione del rapporto locatizio.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il suddetto principio trovasse applicazione, a maggior ragione, nel caso in cui la conclusione del definitivo risultasse artatamente procrastinata ad epoca successiva alla scadenza della locazione utilizzando un meccanismo di schermo societario per celare l'identità del vero compratore, sostanzialmente coincidente con il promittente venditore indicato nel compromesso).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 e art. 39
Massime precedenti Conformi: N. 5502 del 2008