Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 21 giugno 2013, n. 15709, sez. II civile

I) VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - Prelazione immobiliare - "Denuntiatio" - Forma scritta - Necessità "ad substantian" - Conseguenze - Prova testimoniale - Esclusione.

 

In tema di prelazione immobiliare, la "denuntiatio" deve essere fatta, a pena di nullità, in forma scritta e, quindi, non può essere provata con testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1470 e 2725

Massime precedenti Conformi: N. 2553 del 1980

 

II) VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - Senza limiti di tempo - Validità - Limiti - Intervento del giudice per la fissazione di un termine - Ammissibilità - Fondamento.

Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1183, 1326, 1379 e 1470

Massime precedenti Vedi: N. 5213 del 1983