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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 20 ottobre 2009, n. 22187, sez. III civile (Diff.)

I) Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – Riscatto - In favore dell'affittuario coltivatore diretto - Comunicazione ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Contenuto - Effetti - Esonero del retraente dalla prova dei requisiti richiesti per l'esercizio di detto diritto - Esclusione - Onere probatorio a carico del medesimo - Persistenza.


In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697; Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8; Legge 14/08/1971 n. 817 art. 8.
Massime precedenti Conformi: n. 10789 del 2000, n. 6980 del 2003.


II) Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – Riscatto - Presupposti - Violazione dell'onere di "denuntiatio" o vendita a prezzo superiore di quello offerto al coltivatore - Necessità inderogabile - Esclusione - Sostanziale inosservanza dell'obbligo di preferenza verso il coltivatore - Ammissibilità.


In tema di rapporti agrari, il diritto di riscatto è accordato al coltivatore diretto dall'art. 8, comma quinto, della legge n. 590 del 1965, non solo nelle due ipotesi ivi espressamente previste (e cioè l'omissione della "denuntiatio" o la vendita ad un terzo a prezzo superiore di quello offerto al coltivatore), ma anche in tutte le ipotesi di sostanziale in osservanza da parte del proprietario dell'obbligo di preferenza dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8.
Massime precedenti Conformi: n. 2931 del 1988.
Massime precedenti Vedi: n. 7679 del 1986.