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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 16 aprile 2015, n. 7753, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Trasferimento dell’azienda del fallito – Diritto di prelazione – Affittuario dell’azienda – Spetta – Cessazione del contratto d’affitto – Prosecuzione della detenzione dell’azienda – Irrilevanza.

 

In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dalla l. 223/1991, art. 3, comma 4, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita: dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto.