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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25419, sez. III civile

I) CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Diritto di prelazione agraria - Nascita - "Denuntatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento.


In materia di contratti agrari, la comunicazione (c.d. "notifica") al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e all'art. 7 della legge 14 agosto 19971, n. 817, da parte del proprietario venditore deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Cod. Civ. art. 1350
Massime precedenti Vedi: N. 15709 del 2013


II) CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Trasferimento della proprietà dell'immobile - Perfezionamento - Accettazione della proposta di alienazione contenuta nella "denuntatio" - Sufficienza - Pagamento differito del prezzo - Ininfluenza - Ragioni.


In materia di contratti agrari, ai fini del perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà dell'immobile rustico al titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sufficiente l'accettazione della proposta di alienazione contenuta nella "denuntatio", costituendo il pagamento differito del prezzo solo una "condicio iuris" per il trasferimento di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, art. 1329 e art. 1350, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 3672 del 2006