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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 10 luglio 2014, n. 15766, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Retratto agrario - Legittimazione - Nozione di coltivatore diretto - Attività esclusiva di allevamento di bestiame - Esclusione - Fattispecie.

 

Per la legittimazione all'esercizio del retratto agrario, ai sensi degli artt. 8 e 31 della legge n. 590 del 26 maggio 1965 la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra, sicché deve escludersi in capo a chi sul fondo eserciti, in via esclusiva o assolutamente prevalente, l'attività di allevamento e governo di animali, con assoluto assorbimento delle energie lavorative, restando irrilevante che su residua parte del terreno venga svolta attività agricola senza apporto personale dei retraenti.

(In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di riscatto, atteso che i retraenti si dedicavano integralmente all'allevamento di pollame in forma industriale nei capannoni che insistevano sul fondo, utilizzando in via esclusiva a tal fine anche due unità di personale esterno, mentre l'attività agricola espletata sul residuo fondo era irrilevante e neppure strumentale alla alimentazione e al razzolamento degli animali).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 28237 del 2005