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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 10 luglio 2014, n. 15754, sez. III civile

I) CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - Prelazione agraria - "Denuntiatio" ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Proposta di alienazione pervenuta ad uno dei coniugi - Rappresentanza reciproca - Esistenza di impresa familiare - Irrilevanza - Fondamento.

 

L'impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ. non ha alcuna rilevanza esterna e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell'impresa, sicché, in caso di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi componenti l'impresa non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, cod. civ. art. 230 bis, cod. civ. art. 2964

Massime precedenti Vedi: N. 1331 del 1997

 

II) CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Esercizio del retratto agrario - Diritto del compratore alla restituzione del prezzo pagato - Natura - Credito da evizione - Conseguenze in ordine alla applicazione dell'art. 1224 cod. civ.

 

In caso di esercizio vittorioso del riscatto agrario, allo spossessamento del compratore sono applicabili le norme che regolano l'evizione totale, sicché il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presente, del venditore, ne consegue che, ove il giudice escluda la sussistenza del diritto al risarcimento del danno e il compratore spossessato non provi il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8, cod. civ. art. 1224, cod. civ. art. 1483

Massime precedenti Vedi: N. 2541 del 1999