CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Terreno destinato a verde privato in base al piano regolatore - Soggezione al diritto di prelazione - Esclusione - Fondamento.
La prelazione agraria, agli effetti dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è consentita soltanto quando il terreno abbia destinazione agricola in base al piano regolatore, sicché non sono soggetti ad essa tutti i fondi aventi destinazione urbana, quale, nella specie, quello vincolato a verde privato.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 4797 del 2006, N. 25405 del 2009, N. 3717 del 2015