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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 5 marzo 2019, n. 6302, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - Riscatto agrario ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Applicabilità alle società agricole di persone ex art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Indicazione del socio coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese - Necessità - Fondamento.
 

In tema di riscatto agrario di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, requisito indispensabile per l'esercizio del diritto da parte di una società agricola di persone, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'indicazione del nominativo dei soci aventi i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., in virtù dell'univoco tenore letterale della detta norma (che, a differenza dell'art. 2193 c.c., non consente di dimostrare in altro modo il possesso del requisito richiesto) nonché della sua "ratio", intesa a coniugare il riconoscimento dello sviluppo della forma societaria in agricoltura con la tutela del terzo acquirente.