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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8454, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Comunicazione del proprietario del fondo - Destinatario della comunicazione - Coltivatore o affittuario del fondo confinante - Contratto preliminare "per sé o per persona da nominare" - Ammissibilità - Fondamento.
 

In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato "per sé o per persona da nominare", in quanto il proprietario finitimo, a differenza  del colono o dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l'esatta  identità dell'acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo.