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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 2 maggio 2019, n. 11557, sez. I civile

Assegno - Denuncia di smarrimento - Levata del protesto.
 

La banca presso la quale il titolo di credito sia domiciliato per il pagamento ha, nel caso in cui l'obbligato principale non fornisca la provvista per il pagamento richiesto dal giratario del titolo, l'obbligo di far constare il mancato pagamento mediante l'elevazione del protesto, a tutela delle ragioni di regresso del portatore. Né si può pretendere che la mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo integri di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto, ancor più chiaro essendo che non è sufficiente una denuncia di tal fatta ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista.