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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7292, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Condizioni - Confinanza per l’integralità del confine - Necessità - Esclusione - Confinanza non limitata ad un solo punto - Sufficienza - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri.

In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello, la quale, nella valutazione comparativa degli aspiranti, aveva debitamente dato conto della scelta operata dopo aver tenuto in considerazione tutti gli elementi a disposizione, senza trascurare quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del ricorso per cassazione, dichiarato infondato).