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Categoria: POSSESSO

Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 6893, sez. II civile

POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" E "IUS POSSIDENDI") - Negozio traslativo del diritto reale - Costituto possessorio implicito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.



Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall' "animus rem sibi habendi" ovvero configuri una detenzione "nomine alieno".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, art. 1141 e art. 1476
Massime precedenti Conformi: N. 1156 del 1996, N. 6331 del 2003