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Categoria: PEGNO

Cassazione, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3674, sez. I civile

Pegno su titoli – Scrittura costituiva del pegno – Specificazione – Necessità – Non sussiste.



La "dematerializzazione" dei titoli di credito, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione o senza neppure la creazione del supporto cartaceo. Quindi, affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva di pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne l'identificazione.
(Nel caso di specie la Corte d’Appello è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 2787, comma 3, c.c., perché il rapporto dal quale derivava il credito garantito era specificamente individuato, a nulla rilevando l’omessa menzione del rapporto di conto corrente sul quale i risultati dell’apertura di credito erano destinati a confluire).